La sezione “Servizi Online” del sito istituzionale del Comune di Taranto si arricchisce con una nuova funzionalità.
È già disponibile, infatti, lo Sportello Telematico Funzionale (https://sportellotelematico.comune.taranto.it), interfaccia per gli utenti che debutta con la presentazione della domanda di iscrizione agli albi dei Giudici Popolari.
Chi può iscriversi
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Taranto che non sono ancora iscritti e siano in possesso dei requisiti, stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 12, potranno iscriversi utilizzando lo Sportello Telematico Funzionale entro il 31 luglio 2021.
La domanda va redatta secondo quanto indicato nel relativo modello, per l’accesso alle pagine è necessaria l’autenticazione tramite SPID. Non saranno ammesse domande pervenute in modalità cartacea.
Possono presentare la richiesta i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, che godono dei diritti civili e politici. Per l’iscrizione nell’albo dei Giudici popolari per la Corte d’Assise è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore e per la Corte d’Assise d’Appello è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio e i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Compiti del giudice popolare
Il giudice popolare, in Italia, è un cittadino che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d’appello e per l’occasione riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Questa forma di partecipazione dell’elemento popolare al giudizio penale, nel quale il giudice popolare siede insieme con quello togato (e unitamente a quest’ultimo decide tanto il fatto quanto il diritto), è tradizionalmente detta degli scabini (per distinguerla da quella in cui invece il giudice popolare funziona “a sé stante”, detta dei giurati o giuria); l’affiancamento del giudice togato a quello popolare, accresce la capacità tecnica del collegio (consentendo anche la motivazione della pronuncia).
Il giudice popolare quindi, insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipa alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze. Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.
I giudici popolari che compongono la Corte d’assise sono in carica per un trimestre. Nel caso in cui nel trimestre abbiano inizio dibattimenti di Corte d’Assise, per tali processi la carica dura fino alla conclusione dei dibattimenti, quindi anche oltre il trimestre interessato. Nel caso di partecipazione a udienze processuali, sono dovuti compensi giornalieri e rimborsi come per legge.