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Tra le disposizioni del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ci sono anche quelle riguardanti la circolazione stradale.

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In particolare per quanto riguarda i veicoli che devono essere sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art.75 CdS), quelli che devono essere sottoposti a visita e prova (art.78 CdS) nonchè alla revisione (art.80 CdS) entro il 31 luglio 2020, la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2020.

Più precisamente tutti coloro che avrebbero dovuto fare la revisione del veicolo dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 31 luglio, hanno tempo per poterla fare fino al 31 ottobre, mentre per le scadenze previste oltre il 31 luglio la data rimane invariata.

Le patenti in scadenza o scadute dopo il 17 marzo possono essere rinnovate entro il 31 agosto.

Della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l’emergenza.

Fino al 31 luglio, il pagamento del premio assicurativo Rc è stato portato a 30 giorni dopo la scadenza della polizza invece dei consueti 15 giorni.

Le carte di qualificazione per conducenti di mezzi pesanti e i certificati per trasporto di merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno resteranno validi fino al 30 giugno.

I certificati di abilitazione per taxi e ambulanze in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile dureranno fino al 15 giugno.

Per quel che riguarda le infrazioni del Codice della strada, queste si potranno pagare, fino al 31 maggio, con lo sconto  del 30 per cento se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti si rinvia al decreto legge.

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